Cos’è il whistleblowing?
È una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, menzionata nel Piano Nazionale Anticorruzione e ripresa dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l’Emilia Romagna (punto 5.2).
Si applica anche al mondo scolastico?
Sì. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
Come funziona?
Come chiarito dall’art. Art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001: “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro” i docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri dipendenti pubblici possono inviare segnalazione, usando il modulo allegato, scrivendo:
- Alla casella di posta [email protected]
- Al Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite il servizio postale.
In questo caso (in cui la segnalazione avvenga tramite servizio postale) per poter usufruire della garanzia della riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”.
In ogni caso è garantita, da parte dell’Amministrazione ricevente, la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
Cosa rientra nel whistleblower?
Le segnalazioni riguardano condotte illecite riferibili a:
- Tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;
- Le situazioni, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ad externo e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.
A titolo meramente esemplificativo: casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione nelle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Il dipendente whistleblower è tutelato da “misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia” e tenuto esente da conseguenze disciplinari. L’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”